Statuto

Art. 1 Costituzione

In data 18 settembre 2017 si è costituita l’Associazione denominata Associazione Italiana di Antropologia Culturale, da qui in poi S.I.A.C. L’Associazione è senza scopo di lucro, a tempo indeterminato, con sede in Matera, via San Rocco, 3 -75100. La sede corrente della S.I.A.C. è collocata presso la sede istituzionale del/della Presidente in carica. La modifica della sede legale non comporta una modifica statutaria. L’Associazione può istituire uffici operativi e di servizio anche in altre sedi senza apportare modifiche allo Statuto.

Art. 2 Finalità e compiti

La S.I.A.C. si propone di promuovere gli studi e di favorire lo sviluppo della comunità scientifica nel campo delle scienze demoetnoantropologiche. Essa persegue finalità scientifiche e svolge la propria attività in ambito accademico e nei settori della ricerca scientifica e della formazione. In particolare:

  1. delinea e tutela i principi della deontologia professionale, definendo responsabilità e funzione sociale degli antropologi e delle antropologhe culturali, e legittima l’identità scientifica dei soci e delle socie;
  2. delinea e promuove le competenze, gli ambiti e gli strumenti di ricerca;
  3. delinea il profilo accademico, i criteri e le modalità di formazione degli studiosi e delle studiose nell’ambito delle scienze demoetnoantropologiche;
  4. opera a favore dell’accreditamento e della tutela delle competenze antropologiche nella docenza universitaria; promuove l’insegnamento delle discipline SDEA-01/A in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché nella formazione degli/delle insegnanti; promuove la presenza di specifiche competenze DEA in ogni struttura pubblica o privata in cui esse risultino utili;
  5. organizza momenti di confronto e approfondimento scientifico tra gli/le studiosi/e dell’ambito DEA;
  6. assicura lo scambio di informazioni e di documentazione tra i/le suoi/sue componenti, quale condizione indispensabile per l’esistenza effettiva di una comunità scientifica e per la sua autorevole rappresentatività in ogni sede;
  7. realizza periodiche ricognizioni sullo stato della ricerca, sulle sue linee di sviluppo e sulla sua utilità sociale;
  8. rappresenta i/le suoi/sue componenti nel confronto con le autorità, gli organismi e le strutture scientifiche istituzionali e politiche, a livello nazionale e internazionale;
  9. aderisce a organismi interateneo e offre consulenze per scuole di Alta Formazione;
  10. promuove attività editoriali nel settore degli studi; organizza dibattiti, convegni e attività formative sia su tematiche attinenti alle scienze DEA, sia su tematiche di raccordo con altri settori scientifici;
  11. opera come organo di collegamento tra studiosi/e italiani/e e stranieri/e nelle discipline DEA, e tra questi/e e studiosi/e di altri settori scientifici;
  12. sostiene un’attiva presenza delle scienze DEA nel dibattito nazionale e internazionale in riferimento ai grandi problemi e alle responsabilità storiche del nostro tempo, creando spazi di confronto e di mediazione in conformità con il Codice Etico della S.I.A.C. approvato dall’Assemblea Generale in data 11 maggio 2019, secondo modalità disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 3 Soci e socie

La S.I.A.C. è composta da:

  • – soci e socie ordinari/ie;
  • – soci e socie aggregati/e;
  • – soci e socie sostenitori/sostenitrici.

Sono soci e socie ordinari/ie:

  • – professori e professoresse, ricercatori e ricercatrici, anche a tempo determinato, delle Università italiane e straniere e dei Centri di ricerca a carattere nazionale e internazionale nel settore SDEA-01/A (o settore equivalente all’estero), anche se in quiescenza, e professori e professoresse a tempo indeterminato degli Istituti statali dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) nel settore ABST55, con specifica formazione nell’ambito delle discipline antropologiche;
  • – dottori e dottoresse di ricerca nelle Università e negli Istituti statali dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) o diplomati/e nelle Scuole di specializzazione che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel SSD SDEA-01/A (o abilitazione in altre nazioni di ambito e fascia equivalente) o che abbiano almeno tre anni di esperienza didattica nel medesimo settore con contratto di diritto privato in una Università italiana o straniera, oppure tre anni di esperienza didattica nel settore ABST55 presso gli Istituti statali dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM), oppure tre annualità di assegno di ricerca;
  • – soci e socie e ordinari/ie regolarmente iscritti/e negli anni 2015 e 2016 alle disciolte associazioni AISEA e ANUAC.

Essi/e hanno diritto di voto attivo e passivo.

Sono soci e socie aggregati/e:

  • – dottori e dottoresse di ricerca e dottorandi/e nel settore SDEA-01/A e nel settore ABST55;
  • – specializzati/e e specializzandi/e delle Scuole di specializzazione in Beni.

Essi/e partecipano attivamente a tutte le iniziative dell’Associazione, esercitando il diritto di voto attivo in Assemblea Generale sulle seguenti materie:

  1. l’approvazione delle modifiche statutarie;
  2. l’approvazione dei regolamenti associativi;
  3. l’approvazione del rendiconto economico e finanziario;
  4. l’approvazione del programma delle attività

I soci e le socie aggregati/e possono essere rappresentati/e nelle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva secondo le modalità stabilite nell’articolo 47 del Regolamento.

Sono soci sostenitrici e socie sostenitrici:

  • – persone, enti e società che operino in linea con le ragioni del presente Statuto e sostengano in solido la S.I.A.C.

Essi/e non hanno diritto al voto attivo o passivo in Assemblea.

Le quote di adesione alla S.I.A.C. per le varie tipologie di soci e socie sono stabilite dall’Assemblea Generale annuale, su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo status di socio e di socia può essere revocato per esclusione o recesso:

  • – l’esclusione è determinata dal mancato rinnovo della quota associativa per due annualità, come normato dall’art. 36 del Regolamento;
  • – il recesso deve essere comunicato in forma scritta al/alla Presidente, e ha effetto immediato. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.

È altresì motivo di esclusione il caso in cui il socio o la socia contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, secondo i principi indicati nell’art. 36 del Regolamento.

La procedura per la riammissione seguirà quanto indicato nell’articolo 31 del Regolamento.

Art. 4 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • – l’Assemblea Generale;
  • – il Consiglio Direttivo;
  • – il/la Presidente;
  • – il Collegio dei/delle Probi Viri/Probae Mulieres.

Tutte le cariche ed attività degli organi sono a carattere gratuito.

Art. 5 Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è costituita da tutti/e i soci e le socie e si riunisce almeno una volta l’anno. È regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delle socie ordinari/ie in prima convocazione, dei 2/5 in seconda convocazione. Delibera di regola a maggioranza semplice.

L’Assemblea viene convocata dal/la Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, a mezzo posta elettronica, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, e deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della stessa, l’ordine del giorno e la data e l’ora della seconda convocazione.

L’Assemblea straordinaria dei soci e delle socie è convocata dal/la Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, o su richiesta firmata da almeno un terzo dei soci e delle socie ordinari/ie per deliberare su specifici provvedimenti urgenti. La richiesta, recante l’ordine del giorno da discutere in Assemblea, va inoltrata al/la Presidente, che convocherà il Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria avrà luogo entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta.

I soci e le socie aventi diritto al voto possono farsi rappresentare da altri soci e socie aventi diritto al voto mediante delega contenuta in una lettera firmata che sarà certificata da altri due soci o socie aventi diritto al voto, a cura della Presidenza dell’Assemblea. Non sono ammesse, per ciascun socio e socia, più di due deleghe. Le deleghe concorrono alla formazione del numero legale.

L’Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente sarà sostituito dal/la Vice Presidente. Il/la Presidente dell’Assemblea nomina un/a Segretario/a dell’Assemblea che redigerà il relativo verbale.

L’Assemblea Generale:

  1. elegge il/la Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei/delle Probi Viri/Probae Mulieres;
  2. approva il programma e il bilancio annuali delle attività svolte, presentati dal Consiglio Direttivo, esercitando così un controllo sulla politica culturale e associativa condotta dagli organi dell’Associazione;
  3. approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
  4. stabilisce le quote sociali;
  5. approva lo Statuto e il Regolamento e loro eventuali modifiche, con la maggioranza prevista nell’art. 11;
  6. delibera lo scioglimento dell’Associazione;
  7. delibera sugli eventuali provvedimenti di sospensione o di decadenza dei soci e delle socie morosi/e o che siano responsabili di atti contrari ai fini associativi o violino lo Statuto e i Regolamenti, a seguito dell’esame da parte del Collegio dei/delle Probi Viri/Probae Mulieres.

Art. 6 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri, compreso il/la Presidente, e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Sarà membro del Consiglio Direttivo anche un/una rappresentante designato/a su indicazione dei soci e delle socie aggregati/e.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal/la Presidente, che lo presiede o, in assenza o impedimento, dal/la Vice Presidente. Le delibere del Consiglio richiedono la presenza della metà più uno dei/delle Consiglieri/e in carica e sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

  1. a maggioranza assoluta dei suoi componenti elegge nel suo seno, il/la Vice-Presidente, il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a. Le cariche di Segretario/a e Tesoriere/a possono essere Le cariche di Vice- Presidente, Segretario/a e Tesoriere/a decadono con il Consiglio Direttivo;
  2. delibera la costituzione di gruppi di lavoro per specifiche iniziative, fissandone la durata;
  3. designa gli/le esperti/e eventualmente richiesti/e per specifici settori di consulenza, scegliendoli/e tra i soci e le socie;
  4. delibera sulla ammissione di aspiranti soci e socie;
  5. delibera i Regolamenti interni;
  6. approva lo schema del bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  7. in accordo con il/la Presidente decide la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e delle socie e il relativo ordine del giorno;
  8. delibera sul programma e sul bilancio delle attività dell’Associazione;
  9. elabora proposte relative a iniziative editoriali (Riviste, Bollettini e altre pubblicazioni periodiche) e a qualunque altro strumento audiovisivo o multimediale concernente le discipline DEA;
  10. esercita ogni più ampio potere deliberativo non espressamente attribuito alla Assemblea;
  11. fatta eccezione per il/la Presidente, qualora si renda vacante, per qualsiasi motivo, la carica di uno/a o più componenti del Consiglio Direttivo, purché in numero non superiore alla metà dei suoi e delle sue componenti, procederà alla sostituzione a partire dai/dalle più votati/e non eletti/e dei/delle candidati/e come normato dell’art. 27 del Regolamento. In assenza di candidati eletti i membri del Consiglio Direttivo potranno cooptare un/a socio/a in regola con la quota associativa.

Art. 7 Presidente

Il/la Presidente eletto/a tra i soci e le socie ordinari/ie è il/la legale rappresentante dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o assenza è sostituito dal/la Vice-Presidente. Il/la Presidente resta in carica tre anni e può essere eletto/a per non più di due mandati consecutivi. Sono eleggibili solo soci e socie che potranno restare in servizio presso le Università per tutta la durata del mandato.

Il/la Presidente è eletto/a dall’Assemblea Generale. Risulta eletto/a il socio o la socia che riporta la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessun/a candidato/a raggiunga tale quorum, si procede a un turno di ballottaggio tra i/le due candidati/e che abbiano totalizzato il maggior numero di voti.

La votazione avviene a scrutinio segreto. I soci e le socie possono esprimere una sola preferenza.

In caso di dimissioni o altro impedimento a proseguire nell’esercizio della carica, si procede a nuova elezione del/della Presidente, che la ricoprirà fino alla fine naturale del precedente mandato.

Il/la Presidente assicura l’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, garantendo la continuità dell’attività e l’organizzazione. Predispone i programmi e i progetti di iniziative nell’ambito delle linee direttive stabilite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza adotta i provvedimenti che ritiene opportuni, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il/la Presidente ha la rappresentanza legale e può assumere impegni finanziari, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo. Può quindi accedere ai conti correnti a nome della Associazione, anche dando deleghe al/alla Tesoriere/a o al/alla Segretario/a.

Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, la revoca del/della Presidente.

Art. 8 Collegio dei/delle Probi Viri/Probae Mulieres

Il Collegio dei/delle Probi Viri/Probae Mulieres è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti dall’Assemblea Generale. Il Collegio elegge, nel suo seno, il/la Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare, su richiesta del Consiglio Direttivo, del/della Presidente o di un socio o una socia, i casi di supposta violazione dello Statuto o dei Regolamenti da parte dei/delle singoli/e soci e socie o di organi dell’Associazione. Il Collegio resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 9 Collegio dei Revisori dei conti

Il Consiglio Direttivo può nominare, ove se ne ravvisino l’opportunità o la necessità, un Collegio di Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno il/la Presidente, svolge le funzioni di controllo contabile e di revisione dei Bilanci consuntivi. Il Collegio resta in carica due anni. La carica di Revisore/a dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all’interno dell’Associazione.

Art. 10 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • – dalle quote annuali dei soci e delle socie;
  • – da donazioni dei soci e delle socie;
  • – da donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche.
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