Statuto

Art. 1 (Costituzione)
È costituita l’Associazione denominata Associzione Italiana di Antropologia Culturale da qui in poi S.I.A.C.. L’associazione è senza scopo di lucro, a tempo indeterminato, con sede in Matera.

Art. 2 (Finalità e compiti)
La S.I.A.C.. si propone di promuovere gli studi e di favorire lo sviluppo della comunità scientifica nel campo delle scienze demoetnoantropologiche (DEA). Essa persegue finalità scientifiche e svolge la propria attività in ambito accademico e nei settori della ricerca scientifica e della formazione. In particolare:

  1. delinea e tutela i principi della deontologia professionale, definendo responsabilità e funzione sociale degli antropologi culturali, e legittima l’identità scientifica dei soci;
  2. delinea e promuove le competenze, gli ambiti e gli strumenti di ricerca;
  3. delinea il profilo del ruolo professionale, i criteri e le modalità di formazione degli studiosi;
  4. opera a favore dell’accreditamento e della tutela delle competenze antropologiche nella docenza universitaria; promuove l’insegnamento delle discipline DEA in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché nella formazione degli insegnanti; promuove la presenza di specifiche competenze DEA in ogni struttura pubblica o privata in cui esse risultino utili;
  5. organizza momenti di confronto e approfondimento scientifico tra gli studiosi dell’ambito DEA;
  6. assicura lo scambio di informazioni e di documentazione tra i suoi membri, quale condizione indispensabile per l’esistenza effettiva di una comunità scientifica e per la sua autorevole rappresentatività in ogni sede;
  7. realizza periodiche ricognizioni sullo stato della ricerca, sulle sue linee di sviluppo e sulla sua utilità sociale ;
  8. rappresenta i suoi membri nel confronto con le autorità, gli organismi e le strutture scientifiche istituzionali e politiche, a livello nazionale e internazionale;
  9. aderisce a organismi interateneo e offre consulenze per scuole di alta formazione;
  10. promuove attività editoriali nel settore degli studi; organizza dibattiti, convegni e attività formative sia su tematiche attinenti alle scienze DEA, sia su tematiche di raccordo con altri settori scientifici;
  11. opera come organo di collegamento tra studiosi italiani e stranieri nelle discipline DEA, e tra questi e gli studiosi di altri settori scientifici;
  12. sostiene un’attiva presenza delle scienze DEA nel dibattito nazionale e internazionale in riferimento ai grandi problemi e alle responsabilità storiche del nostro tempo.

Art. 3 (Soci)

La S.I.A.C.. è composta da:

  1. Soci ordinari;
  2. soci aggregati;
  3. soci sostenitori.

Sono soci ordinari:

– I professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, delle università italiane e straniere e dei centri di ricerca a carattere nazionale del settore M-DEA/01 (o settore equivalente all’estero), anche se in quiescenza.
– I dottori di ricerca o diplomati nelle scuole di specializzazione che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel SSD M-DEA/01 (o abilitazione in altre nazioni di ambito e fascia equivalente) o che abbiano almeno tre anni di esperienza didattica nel medesimo settore con contratto di diritto privato in una università italiana o straniera, oppure tre annualità di assegno di ricerca.
– I soci ordinari regolarmente iscritti negli anni 2015 e 2016 alle disciolte associazioni AISEA e ANUAC. Essi hanno diritto di voto attivo e passivo.

Sono soci aggregati dottori di ricerca e dottorandi nel settore M-DEA/01; specializzati e specializzandi delle Scuole di specializzazione in Beni demoetnoantropologici. Essi partecipano attivamente a tutte le iniziative dell’Associazione, senza diritto di voto attivo o passivo.

Sono soci sostenitori persone, enti e società che sostengano in solido la S.I.A.C… Essi non hanno diritto al voto attivo o passivo in Assemblea.

Art. 4(Organi dell’Associazione)

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche ed attività degli organi sono a carattere gratuito.

Art. 5 (Assemblea)
L’Assemblea è costituita da tutti i soci e si riunisce almeno una volta l’anno. È regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci ordinari in prima convocazione, dei 2/5 in seconda convocazione. Delibera di regola a maggioranza semplice.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente, in accordo con il Consiglio direttivo, a mezzo posta elettronica, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, e deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della stessa, l’ordine del giorno e la data e l’ora della seconda convocazione. L’Assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Presidente, in accordo con il Consiglio direttivo, o su richiesta firmata da almeno un terzo dei soci ordinari, per deliberare su specifici provvedimenti urgenti. La richiesta, recante l’ordine del giorno da discutere in Assemblea, va inoltrata al Presidente, che convocherà il Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria avrà luogo entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta.
I soci aventi diritto al voto possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto al voto mediante delega contenuta in una lettera firmata che sarà certificata da altri due soci aventi diritto al voto, a cura della Presidenza dell’Assemblea. Non sono ammesse, per ciascun socio, più di due deleghe. Le deleghe concorrono alla formazione del numero legale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario dell’Assemblea che redigerà il relativo verbale.

L’Assemblea:

  1. Elegge il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probi Viri.
  2. Approva il programma e il bilancio annuali delle attività svolte , presentati dal Consiglio direttivo, esercitando così un controllo sulla politica culturale e associativa condotta dagli organi dell’Associazione.
  3. Approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo.
  4. Stabilisce le quote sociali.
  5. Approva lo Statuto e il Regolamento e loro eventuali modifiche, con la maggioranza prevista nell’art. 11.
  6. Delibera lo scioglimento dell’Associazione.
  7. Delibera sugli eventuali provvedimenti di sospensione o di decadenza dei soci morosi o che siano responsabili di atti contrari ai fini sociali o violino lo Statuto e i Regolamenti, a seguito dell’esame da parte del Collegio dei Probiviri.

Art. 6 (Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da 7 a 11 membri, compreso il Presidente, e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Sarà membro del Consiglio direttivo anche un rappresentante designato su indicazione dei soci aggregati. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, che lo presiede o, in assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le delibere del Consiglio richiedono la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica e sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

  1. a maggioranza assoluta dei suoi componenti elegge nel suo seno: il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulabili. Le cariche di Vice- Presidente, segretario e tesoriere decadono con il Consiglio direttivo.
  2. delibera la costituzione di gruppi di lavoro per specifiche iniziative, fissandone la durata;
  3. designa gli esperti eventualmente richiesti per specifici settori di consulenza, scegliendoli tra i soci;.
  4. delibera sulla ammissione degli aspiranti soci;
  5. delibera i Regolamenti interni;
  6. approva lo schema del bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  7. in accordo con il Presidente decide la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e il relativo ordine del giorno;
  8. delibera sul programma e sul bilancio delle attività dell’associazione;
  9. elabora proposte relative a iniziative editoriali (Riviste, Bollettini e altre pubblicazioni periodiche) e a qualunque altro strumento audiovisivo o multimediale concernente le discipline DEA;
  10. esercita ogni più ampio potere deliberativo non espressamente attribuito alla Assemblea.
  11. qualora si renda vacante, per qualsiasi motivo, la carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il Presidente, purché in numero non superiore alla metà dei suoi membri, si procederà alla sostituzione a partire dai più votati non eletti dei candidati; questi ultimi scadranno alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 7 (Presidente)
Il Presidente, eletto tra i soci ordinari, è il legale rappresentante dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o assenza è sostituito dal vice-Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Sono eleggibili solo soci che potranno restare in servizio presso le università per tutta la durata del mandato.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea. Risulta eletto il socio che riporta la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga tale quorum, si procede a un turno di ballottaggio tra i due candidati che abbiano totalizzato il maggior numero di voti.
La votazione avviene a scrutinio segreto. Gli Associati possono esprimere una sola preferenza. In caso di dimissioni o altro impedimento a proseguire nell’esercizio della carica, si procede a nuova elezione del Presidente, che la ricoprirà fino alla fine naturale del precedente mandato. Il Presidente assicura l’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, garantendo la continuità dell’attività e l’organizzazione. Predispone i programmi e i progetti di iniziative nell’ambito delle linee direttive stabilite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In caso di necessità e urgenza adotta i provvedimenti che ritiene opportuni, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e può assumere impegni finanziari, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo. Egli può quindi accedere ai conti correnti a nome della Associazione, anche dando deleghe al tesoriere o al segretario. Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea con la maggioranza assoluta dei suoi componenti la revoca del Presidente.

Art. 8 (Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea dei soci. Il Collegio elegge, nel suo seno, il Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare, su richiesta del Consiglio Direttivo, del Presidente o di un socio, i casi di supposta violazione dello Statuto o dei Regolamenti da parte dei singoli soci o di organi dell’Associazione. Il Collegio resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 9 (Collegio dei Revisori dei conti)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea dei soci. Il Collegio elegge, nel suo seno, il Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare, su richiesta del Consiglio Direttivo, del Presidente o di un socio, i casi di supposta violazione dello Statuto o dei Regolamenti da parte dei singoli soci o di organi dell’Associazione. Il Collegio resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 10 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote annuali dei soci;
  • da donazioni dei Soci;
  • da donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche;
  • da beni mobili o immobili acquisiti nel corso della vita sociale;
  • da eventuali entrate derivate da contratti e convenzioni per attività a favore di terzi.

Art. 11 (Modifiche dello Statuto e del regolamento)
Lo Statuto e il regolamento possono essere modificati dall’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le proposte di modifica devono essere vagliate e istruite dal Consiglio Direttivo e poi fatte pervenire ai soci dal Presidente per iscritto, almeno 40 giorni prima della data della convocazione dell’Assemblea.

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