L’Assemblea è costituita dai soci e dalle socie ordinari/e aventi diritto di voto.
I soci e le socie aggregati/e partecipano attivamente a tutte le iniziative dell’Associazione, esercitando diritto di voto attivo in Assemblea Generale nelle forme disciplinate dagli artt. 3 e 5 dello Statuto.
I soci e le socie sostenitori/sostenitrici non hanno diritto al voto attivo o passivo in Assemblea.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal/dalla Presidente, a mezzo posta elettronica, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, in accordo con il Consiglio Direttivo, che ne formula l’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria è convocata dal/dalla Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, oppure su richiesta firmata da almeno un terzo dei soci ordinari e delle socie ordinarie. In tal caso la richiesta, recante l’ordine del giorno da discutere in Assemblea, va inoltrata al/alla Presidente, che convocherà il Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria avrà luogo entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta (art. 5 dello Statuto).
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita una volta raggiunta la presenza della maggioranza degli/delle aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.
L’Assemblea è costituita validamente con la presenza della maggioranza semplice dei soci ordinari e delle socie ordinarie in prima convocazione, con la presenza dei 2/5 dei soci ordinari e delle socie ordinarie in seconda convocazione (art. 5 dello Statuto).
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei/delle votanti, salvo che per le modifiche di Statuto, ove si richiede la maggioranza assoluta (art. 11 dello Statuto), e per lo scioglimento ed eventuale fusione dell’Associazione, ove si richiede la maggioranza di almeno 2/3 dei soci e delle socie (art. 14 dello Statuto).
La Presidenza dell’Assemblea è assunta dal/dalla Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dalla Vice Presidente. Il/La Presidente dell’Assemblea nomina un/a Segretario/a che avrà il compito di redigere il relativo verbale.
Il/La Presidente dell’Assemblea:
Le proposte di modifica dello Statuto, le mozioni e gli emendamenti sono votati di norma per alzata di mano, esibendo la tessera abilitante all’esercizio del voto distribuita dalla Presidenza dell’Assemblea, o per voto segreto qualora lo richieda la maggioranza semplice dei/delle presenti aventi diritto.
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere inviate al/alla Presidente almeno quaranta giorni prima della data della convocazione dell’Assemblea (art. 11 dello Statuto).
I soci ordinari e le socie ordinarie hanno diritto al voto attivo e passivo.
I soci sostenitori e le socie sostenitrici non costituiscono elettorato né attivo né passivo.
I soci e le socie aggregati/e hanno diritto al voto nelle materie disciplinate dall’art. 3 dello Statuto, mentre non costituiscono elettorato attivo e passivo nell’elezione degli organi. Tuttavia, sarà membro del Consiglio Direttivo, anche oltre il numero di 11, un/a rappresentante dei soci e delle socie aggregati/e con funzione consultiva e senza diritto di voto.
Il diritto voto può essere esercitato:
La delega è prevista solo in caso di votazioni in presenza, nella misura di due deleghe per ogni socio e socia votante.
Per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo ogni socio e socia ordinario/a avente diritto e in regola con i versamenti delle quote associative può sostenere fino a un massimo di due deleghe, secondo quanto disciplinato dall’art. 5 dello Statuto.
L’Assemblea:
Nella riunione convocata per il rinnovo delle cariche direttive, l’Assemblea elegge il/la Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei/delle Probi Viri/Probae Mulieres (art. 5 dello Statuto).
Quando l’Assemblea è convocata per eleggere gli Organi statutari, a inizio di seduta, nominerà una Commissione Elettorale composta da un/a Presidente e due scrutatori/trici per le operazioni di voto. Le operazioni di voto si svolgeranno per scrutinio segreto.
Le candidature alle elezioni del/della Presidente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei/delle Probi Viri/Probae Mulieres vanno comunicate al/alla Presidente tramite posta elettronica a partire dal momento della Convocazione dell’Assemblea fino alla data dell’Assemblea stessa, e comunque prima del suo inizio. È impegno del/della Presidente rendere immediatamente note le candidature. Le candidature possono essere direttamente proposte dagli/dalle interessati/e o da altri/e soci e socie. In quest’ultimo caso, il/la candidato/a da altri proposto/a dovrà comunicare la sua accettazione con una dichiarazione scritta autografa che dovrà essere depositata al tavolo della Presidenza del seggio. Prima dell’inizio delle votazioni di ogni singolo organismo, a cura dei/delle componenti del seggio elettorale, dovrà essere predisposto un elenco visibile di tutti/e i/le candidati/e, la cui candidatura risponda ai requisiti indicati nell’art. 3 dello Statuto.
L’Assemblea elegge il/la Presidente dell’Associazione a scrutinio segreto. I soci e le socie possono esprimere una sola preferenza.
Risulta eletto il socio o la socia che riporta la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessun/a candidato/a raggiunga tale quorum, si procede a un turno di ballottaggio tra i due candidati che abbiano totalizzato il maggior numero di voti.
Il/La Presidente resta in carica tre anni e può essere eletto/a per non più di due mandati consecutivi. Sono eleggibili solo soci e socie che potranno restare in servizio presso le Università per tutta la durata del mandato.
In caso di dimissioni del/della Presidente, o di altro impedimento a proseguire nell’esercizio della carica, si procede a nuova elezione del/della Presidente, che la ricoprirà fino alla fine naturale del mandato in corso.
Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo ciascun socio e socia potrà esprimere due preferenze.
Il Consiglio Direttivo eletto procede, entro una settimana dalla proclamazione formale della sua nomina, all’elezione del/della Vice-Presidente, del/della Segretario/a Generale e del/della Tesoriere/a; queste ultime due cariche possono essere anche cumulabili come da Statuto (art. 6).
Per l’elezione dei membri del Collegio dei/delle Probi Viri/Probae Mulieres ciascun/a socio e socia può votare per un/a candidato/a. Risultano eletti come membri effettivi i tre, tra soci e socie, in regola con le quote sociali che raccolgono il maggior numero di voti. Risultano eletti come membri supplenti i tre, tra soci e socie, immediatamente seguenti per numero di voti.
Il Collegio dei/delle Probi Viri/Probae Mulieres procede, entro una settimana dalla proclamazione formale della sua nomina, a eleggere il/la suo/a Presidente. La prima convocazione viene indetta dal/dalla più anziano/a per anagrafe.
Per tutti i casi in cui soci e socie abbiano conseguito pari numero di voti, prevale il/la più anziano/a per anagrafe.
Al termine delle operazioni di scrutinio il/la Presidente del seggio comunica all’Assemblea i risultati dello spoglio, consegna al/alla Presidente uscente della S.I.A.C. i verbali degli scrutini, dove risulteranno il numero dei voti per candidato/a, perché questi possa avviare le procedure per la formalizzazione dei nuovi organismi.
Nel caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei/delle Probi Viri/Probae Mulieres, successive alle elezioni e comunque nel corso del biennio di vigenza dei singoli organismi, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del/della primo/a dei/delle non eletti/e dell’organismo interessato o, in assenza di membri non eletti, provvede e cooptare un/a soci/a in regola col pagamento delle quote.
La proclamazione formale dei nuovi organismi è compito del/della Presidente uscente, che procederà dopo che gli/le eletti/e in ciascuno degli organismi abbiano espresso in forma scritta o verbalmente in Assemblea l’accettazione della nomina.
Le proposte di modifica dello Statuto, le mozioni e gli emendamenti sono votati di norma per alzata di mano, esibendo la tessera abilitante all’esercizio del voto distribuita dalla Presidenza dell’Assemblea, o per voto segreto qualora lo richieda la maggioranza semplice dei/delle presenti aventi diritto.
In caso di Assemblea per via telematica il voto verrà espresso tramite strumenti elettronici che assicurino la pubblicità del voto.
Le quote di adesione alla S.I.A.C. per i vari tipi di socio e di socia sono stabilite dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, nella riunione in cui viene approvato il bilancio di previsione.
Chi intende aderire alla S.I.A.C. in qualità di socio e di socia ordinario/a o di socio e di socia aggregato/a (art. 3 dello Statuto) deve presentare domanda indirizzata al/alla Presidente della S.I.A.C., corredata da un curriculum vitae et studiorum e recante l’indicazione del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto. Il Consiglio Direttivo esamina la documentazione a corredo delle domande e delibera in merito alle richieste di adesione.
Società, associazioni, enti che svolgano attività culturali e/o di ricerca nel campo delle discipline demo- etno-antropologiche, che intendano sostenere in solido la S.I.A.C. (art. 3 dello Statuto) devono presentare domanda indirizzata al/alla Presidente della S.I.A.C., corredata da adeguata documentazione sulle loro attività. Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla domanda di adesione.
La sede presso la quale inviare e conservare gli incartamenti della S.I.A.C. deve coincidere di volta in volta con l’Istituzione a cui fa riferimento il/la Presidente.
L’Associazione è dotata di un proprio Codice Etico, approvato dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.
L’orientamento della S.I.A.C. risponde ai principi del proprio Codice Etico, in linea con quelli del mondo accademico internazionale.
La tutela della reputazione morale e scientifica della S.I.A.C. impone che le pratiche della comunicazione sociale rispettino il Codice Etico dell’Associazione.
Per quanto riguarda la natura etica della comunicazione sociale, la S.I.A.C. promuove a livello globale la riflessione sulla pace e su tematiche ritenute sensibili, e la condotta responsabile in riferimento ai conflitti di qualsivoglia natura, attraverso confronti scientifici.
Nel merito di casi specifici può attivare approfondimenti e dibattiti coinvolgendo i soci e le socie. Nessun membro appartenente alla S.I.A.C., con l’eccezione del/della Presidente o suo/a delegato/a, può esprimersi a nome della Società stessa.
La richiesta di uno o più soci e socie a che la Società si esprima su un caso particolare deve essere indirizzata al/alla Presidente e valutata insieme al Consiglio Direttivo, cui spetta la decisione di:
In casi controversi il/la Presidente e il Consiglio Direttivo si riservano di esprimere un proprio parere, oppure di sottoporli all’Assemblea Generale, convocata in via straordinaria secondo le modalità previste dall’art. 5 dello Statuto. Le risultanze della discussione in Assemblea devono essere approvate dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
I canali di comunicazione della S.I.A.C. sono a disposizione per divulgare le iniziative dei soci e delle socie. Ogni iniziativa di comunicazione pubblica dovrà ispirarsi ai principi espressi dal Codice Etico.
Costituiscono obblighi dei soci e delle socie:
Il mancato pagamento della quota associativa entro i 10 giorni precedenti la data dell’Assemblea comporta l’esclusione dal diritto di voto nell’Assemblea stessa.
Nel caso in cui, con due anni di morosità, segnalati da previo sollecito da parte della Segreteria, non si regolarizzi il pagamento delle quote associative, si produce la decadenza dallo status di socio/socia.
La mancata partecipazione, per quattro sedute e senza alcuna giustificazione nel corso di un anno, alle riunioni degli Organi rappresentativi, comporta la decadenza, pronunciata dal rispettivo Organo di appartenenza.
Il Consiglio Direttivo può proporre Commissioni e Gruppi di ricerca e/o di lavoro, al fine di riunire i soci e le socie interessati/e a particolari aspetti della disciplina, per sviluppare attività di studio, ricerca e sperimentazione, o affrontare problemi di urgente necessità. I risultati dei lavori e delle risultanze saranno esposti ai soci e alle socie in sede di Assemblea o di Convegni di studi.
L’Associazione istituisce rapporti di collaborazione scientifica con altre associazioni professionali, enti e istituzioni nazionali e internazionali, tramite accordi e convenzioni, al fine di implementare la ricerca scientifica e soddisfare bisogni conoscitivi.
Il/La Presidente e il Consiglio Direttivo potranno utilizzare anche il sito web della S.I.A.C. per la convocazione dell’Assemblea Generale dei soci e delle socie, nonché per informare sulle deliberazioni assunte.
L’Associazione si dota, ove possibile, anche attraverso convenzioni e accordi, degli strumenti per rispondere ai bisogni formativi dei soci e delle socie nei settori di applicazione della ricerca. A tal fine il Consiglio Direttivo può predisporre un piano di formazione, da allegare al bilancio di previsione e al programma di attività, che l’Assemblea approva.
L’Associazione si può dotare di sezioni di carattere sia tematico che territoriale, con un minimo di 7 soci e socie afferenti, in regola con le quote sociali.
L’adesione alle sezioni è libera. Vi partecipano, con diritto di voto, solo i membri che siano in regola con i versamenti delle quote associative.
La domanda di costituzione della sezione va inviata al Consiglio Direttivo, il quale, in occasione della prima Assemblea, proporrà l’approvazione della sezione all’Assemblea stessa. I membri della sezione provvederanno a eleggere un Comitato di coordinamento della sezione composto da un Coordinatore o Coordinatrice e un/a Segretario/a.
L’Assemblea di sezione è convocata dal Coordinatore o dalla Coordinatrice almeno una volta l’anno, anche per via telematica. Viene inoltre convocata su richiesta di un terzo dei membri della sezione aventi diritto di voto. L’Assemblea di sezione è validamente costituita quando è presente almeno un terzo dei soci e delle soci/e ordinari/ie con diritto di voto.
Ai fini di un miglior coordinamento delle attività delle Sezioni con quelle della S.I.A.C., il Coordinatore o la Coordinatrice della Sezione deve inviare al Consiglio Direttivo una informazione annuale sulle attività della Sezione e promuovere periodiche riunioni comuni con rappresentanti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Generale potrà deliberare lo scioglimento dell’Associazione, o la sua fusione con altre Associazioni, con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci e delle socie, secondo quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione di legge.
I soci e le socie aggregati/e possono designare il/la proprio/a rappresentante in Consiglio Direttivo già a partire dall’approvazione del presente Regolamento. Il nominativo del socio o della socia aggregato/a va comunicato al/alla Presidente. A partire dall’avvenuta comunicazione il socio o la socia aggregato/a potrà far parte del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto.
Nel corso della prima Assemblea della S.I.A.C. sarà eletto il Collegio dei/delle Probi Viri/Probae Mulieres. Le candidature potranno essere presentate entro la data dell’Assemblea, e comunque prima delle operazioni di voto. A partire dalle elezioni successive saranno seguite le norme per le candidature previste dall’art. 16 del presente Regolamento.
Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto, per essere poi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.