Regolamento

Assemblea Generale dei Soci, Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri

Art. 1
L’Assemblea è costituita dai soci ordinari aventi diritto di voto. Partecipano senza diritto di voto i soci aggregati e i soci sostenitori (artt. 3 e 5 dello Statuto).

Art. 2
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, a mezzo posta elettronica, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, in accordo con il Consiglio Direttivo, che ne formula l’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, oppure su richiesta firmata da almeno un terzo dei soci ordinari. In tal caso, la richiesta, recante l’ordine del giorno da discutere in Assemblea, va inoltrata al Presidente, che convocherà il Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria avrà luogo entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta. (art. 5 dello statuto).

Art. 3
L’Assemblea è costituita validamente con la presenza della maggioranza semplice dei soci ordinari in prima convocazione, con la presenza dei 2/5 dei soci ordinari in seconda convocazione (art. 5 dello Statuto).

Art. 4
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti, salvo che per le modifiche di Statuto, ove si richiede la maggioranza assoluta (art. 11 dello statuto), e per lo scioglimento ed eventuale fusione dell’Associazione, ove si richiede la maggioranza di almeno 2/3 dei soci (art. 13 dello statuto).

Art. 5
La presidenza dell’Assemblea è assunta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Il presidente dell’Assemblea nomina un Segretario che avrà il compito di redigere il relativo verbale.

Art. 6
Il Presidente dell’Assemblea

  • verifica, all’inizio dei lavori, sulla base di un elenco di soci aventi diritto e in regola con il pagamento delle quote associative e che pertanto possono partecipare alle votazioni assembleari, che l’Assemblea sia validamente costituita, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 5 dello Statuto. Tale elenco dei soci è predisposto dal Segretario dell’Associazione;
  • comunica l’ordine del giorno all’Assemblea;
  • coadiuvato dal Segretario Generale, distribuisce ai soci presenti una tessera abilitante all’esercizio del voto;
  • procede insieme al Segretario Generale all’accertamento della regolarità delle deleghe, secondo l’art. 5 dello Statuto;
  • registra le iscrizioni a parlare e dà parola secondo l’ordine cronologico delle iscrizioni;
  • riceve e mette in votazione le mozioni presentate dai membri dell’Assemblea e gli eventuali emendamenti;
  • riceve e mette in votazione le proposte di modifica dello Statuto da inserire all’ordine del giorno dell’Assemblea e controlla che esse soddisfino i requisiti previsti dall’art. 13 dello Statuto;
  • riceve le candidature per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
  • nomina la commissione elettorale per l’espletamento delle operazioni di voto;
  • certifica i risultati delle votazioni sulle mozioni, sugli emendamenti, sulle modifiche dello Statuto e sulle elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
  • redige, coadiuvato dal Segretario Generale, il verbale dell’Assemblea e lo sottoscrive

Art. 7
Le proposte di modifica dello Statuto, le mozioni e gli emendamenti sono votati di norma per alzata di mano, esibendo la tessera abilitante all’esercizio del voto distribuita dalla Presidenza dell’Assemblea, o per voto segreto qualora lo richieda la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto.

Art. 8
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere inviate al Presidente almeno 40 giorni prima della data della convocazione dell’Assemblea (art. 11 dello Statuto).

Art. 9
I soci ordinari hanno diritto al voto.

Art. 10
soci aggregati e sostenitori non hanno elettorato né attivo, né passivo. Tuttavia, sarà membro del Consiglio Direttivo, anche oltre il numero di 11, un rappresentante dei soci aggregati con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Art. 11
Per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo ogni socio ordinario avente diritto e in regola con i versamenti delle quote associative può sostenere fino a un massimo di due deleghe, secondo quanto disciplinato dall’art. 5 dello Statuto.

Art. 12
L’Assemblea

  • elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri;
  • approva il programma e il bilancio annuali delle attività svolte, presentati dal Consiglio Direttivo;
  • approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
  • stabilisce le quote sociali;
  • approva lo Statuto e il Regolamento e loro eventuali modifiche, con la maggioranza prevista nell’art. 11;
  • delibera lo scioglimento dell’Associazione;
  • delibera sugli eventuali provvedimenti di sospensione o di decadenza dei soci secondo quanto stabilito dall’art. 5 dello Statuto.

Art. 13
Nella riunione convocata per il rinnovo delle cariche direttive, l’Assemblea elegge il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri (art. 5 dello Statuto).

Art. 14
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo (art. 6 dello statuto).

Art. 15
Quando l’Assemblea è convocata per eleggere gli Organi statutari, a inizio di seduta, nominerà una Commissione Elettorale composta da un Presidente e due scrutatori per le operazioni di voto. Le operazioni di voto si svolgeranno per scrutinio segreto.

Art. 16
Le candidature alle elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri vanno comunicate al Presidente tramite pasta elettronica a partire dal momento della Convocazione dell’Assemblea fino alla data dell’Assemblea stessa, e comunque prima del suo inizio. È impegno del Presidente rendere immediatamente note le Candidature. Le candidature possono essere direttamente proposte dagli interessati o da altri Soci. In quest’ultimo caso, il candidato da altri proposto dovrà comunicare la sua accettazione con una dichiarazione scritta autografa che dovrà essere depositata al tavolo della Presidenza del seggio. Prima dell’inizio delle votazioni di ogni singolo organismo, a cura dei componenti del seggio elettorale, dovrà essere predisposto un elenco visibile di tutti i candidati, la cui candidatura risponda ai requisiti del comma precedente.

Art. 17
L’assemblea elegge il Presidente dell’Associazione a scrutinio segreto. Gli Associati possono esprimere una sola preferenza.

Art. 18
Risulta eletto il socio che riporta la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga tale quorum, si procede a un turno di ballottaggio tra i due candidati che abbiano totalizzato il maggior numero di voti.

Art. 19
Il Presidente resta in carica tre anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Sono eleggibili solo soci che potranno restare in servizio presso le università per tutta la durata del mandato.

Art. 20
In caso di dimissioni del Presidente, o di altro impedimento a proseguire nell’esercizio della carica, si procede a nuova elezione del Presidente, che la ricoprirà fino alla fine naturale del mandato in corso..

Art. 21
Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo ciascun Socio potrà esprimere due preferenze.

Art. 22
Il Consiglio Direttivo eletto procede entro una settimana dalla proclamazione formale della sua nomina all’elezione del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere; queste ultime due cariche possono essere anche cumulabili come da Statuto (art. 6).

Art. 23
Per l’elezione dei membri del Collegio dei Probiviri ciascun socio può votare per un candidato. Risultano eletti come membri effettivi i tre soci in regola con le quote sociali che raccolgono il maggior numero di voti. Risultano eletti come membri supplenti i tre soci immediatamente seguenti per numero di voti.

Art. 24
Il collegio dei Probiviri procede, entro una settimana dalla proclamazione formale della sua nomina, a eleggere il suo Presidente. La prima convocazione viene indetta dal più anziano per anagrafe.

Art. 25
Per tutti i casi di Soci che abbiano conseguito pari numero di voti, prevale il più anziano per anagrafe.

Art. 26
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio comunica all’Assemblea i risultati dello spoglio, consegna al Presidente uscente della SIAC i verbali degli scrutini, dove risulteranno il numero dei voti per candidato, perché questi possa avviare le procedure per la formalizzazione dei nuovi organismi.

Art. 27
Nel caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, successive alle elezioni e comunque nel corso del biennio di vigenza dei singoli organismi, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del primo dei non eletti dell’organismo interessato.

Art. 28
La proclamazione formale dei nuovi organismi è compito del Presidente uscente, che procederà dopo che gli eletti in ciascuno degli organismi abbiano espresso in forma scritta o verbalmente in Assemblea l’accettazione della nomina.

Art. 29
Le proposte di modifica dello Statuto, le mozioni e gli emendamenti sono votati di norma per alzata di mano, esibendo la tessera abilitante all’esercizio del voto distribuita dalla Presidenza dell’Assemblea, o per voto segreto qualora lo richieda la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto.

Art. 30
Le quote di adesione alla SIAC per i vari tipi di Soci sono stabilite dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, nella riunione in cui viene approvato il bilancio di previsione.

Art. 31
Chi intende aderire alla SIAC in qualità di Socio ordinario o di socio aggregato (art. 3 dello Statuto) deve presentare domanda indirizzata al Presidente della SIAC, corredata da un curriculum vitae et studiorum e recante l’indicazione del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto. Il Consiglio Direttivo esamina la documentazione a corredo delle domande e delibera in merito alle richieste di adesione.

Art. 32
Società, associazioni, enti che svolgano attività culturali e/o di ricerca nel campo delle discipline demo-etno-antropologiche”, che intendano sostenere in solido la S.I.A.C. (art. 3, dello Statuto) devono presentare domanda indirizzata al Presidente della SIAC, corredata da adeguata documentazione sulle loro attività. Il Consiglio Direttivo e delibera in merito alla domanda di adesione.

Art. 33
La sede presso la quale inviare e conservare gli incartamenti della SIAC deve coincidere di volta in volta con l’Istituzione a cui fa riferimento il Presidente.

Vita associativa

Art. 34
Partecipazione alle riunioni degli Organi rappresentativi. La mancata partecipazione, per due sedute e senza alcuna giustificazione nel corso di un anno, alle riunione degli Organi rappresentativi, comporta la decadenza, pronunciata dal rispettivo Organo di appartenenza.

Art. 35
Commissioni di lavoro.Il Consiglio Direttivo può proporre Commissioni e Gruppi di Ricerca e/o di Lavoro, al fine di riunire i soci interessati a particolari aspetti della disciplina, per sviluppare attività di studio, ricerca e sperimentazione, o affrontare problemi di urgente necessità. I risultati dei lavori e delle risultanze saranno esposti ai soci in sede di Assemblea o di Convegni di studi.

Art. 36
Collaborazione con altri associazioni o enti L’Associazione istituisce rapporti di collaborazione scientifica con altre associazioni professionali, enti e istituzioni nazionali e internazionali, tramite accordi e convenzioni, al fine di implementare la ricerca scientifica e soddisfare a bisogni conoscitivi sociali.

Art. 37
Convocazione riunioni e circolazione informazioni Il Presidente e il Consiglio Direttivo potranno utilizzare anche il sito web della SIAC per la convocazione dell’Assemblea Generale dei soci, nonché per informare sulle deliberazioni assunte.

Art. 38
Codice deontologico L’Associazione si dota di un proprio Codice Deontologico, approvato dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Ogni socio si impegna a recepire e rispettare le norme del Codice. Il non attenersi a tali obblighi etici è motivo di sanzioni.

Art. 39
Formazione L’Associazione si dota, ove possibile, anche attraverso convenzioni e accordi, degli strumenti per rispondere ai bisogni formativi degli associati e nei settori di applicazione della ricerca. A tal fine il Consiglio può predisporre un piano di formazione, da allegare al bilancio di previsione e al programma di attività, che l’Assemblea approva.

Sezioni

Art. 40
L’Associazione si può dotare di sezioni di carattere sia tematico che territoriale, con un minimo di 7 soci afferenti, in regola con le quote sociali.

Art. 41
L’adesione alle sezioni è libera. Vi partecipano, con diritto di voto, solo i membri che siano in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 42
La domanda di costituzione della sezione va inviata al Consiglio Direttivo, il quale, in occasione della prima Assemblea, proporrà l’approvazione della sezione all’Assemblea stessa. I membri della sezione provvederanno a eleggere un Comitato di coordinamento della sezione composto da un Coordinatore e un Segretario.

Art. 43
L’assemblea di sezione è convocata dal Coordinatore almeno una volta l’anno, anche per via telematica. Viene inoltre convocata su richiesta di un terzo dei membri della sezione aventi diritto di voto. L’assemblea di sezione è validamente costituita quando è presente almeno un terzo dei soci ordinari con diritto di voto.

Art. 44
Ai fini di un miglior coordinamento delle attività delle Sezioni con quelle della SIAC, il Coordinatore della Sezione deve inviare al Consiglio Direttivo una informazione annuale sulle attività della Sezione e promuovere periodiche riunioni comuni con rappresentanti del Consiglio Direttivo.

Scioglimento e fusione

Art. 45
L’Assemblea dei soci potrà deliberare lo scioglimento dell’Associazione, o la sua fusione con altre Associazioni, con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci, secondo quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione di legge.

Norme transitorie e finali

Art. 46
I soci aggregati possono designare il proprio rappresentante in Consiglio Direttivo già a partire dall’approvazione del presente regolamento. Il nominativo del Socio Aggregato va comunicato al presidente. A partire dall’avvenuta comunicazione il socio aggregato potrà far parte del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall’ art. 10 del presente Statuto.

Art. 47
Nel corso della prima Assemblea della SIAC sarà eletto il Collegio dei Probiviri. Le candidature potranno essere presentate entro la data dell’Assemblea, e comunque prima delle operazioni di voto. A partire dalle elezioni successive saranno seguite le norme per le candidature previste dall’art. 16 del presente Regolamento.

Art. 48
Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall’ art. 11 dello Statuto, per essere poi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

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